Carabinieri

 

IN CASO DI EMERGENZA COMPORRE IL NUMERO: 112

La caserma dei Carabinieri di Trecate è ubicata in Piazza S. Clemente

UFFICI ED AMMINISTRAZIONE: 032171256

www.carabinieri.it

 

Quali sono gli adempimenti in caso di sequestro e confisca del veicolo?

Nelle ipotesi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo facendone menzione nel verbale. Quando si procede al sequestro il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Il provvedimento di confisca diviene definitivo alla data in cui sono esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato ovvero sono decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione. Entro trenta giorni da tale data, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Quali sono gli adempimenti in caso di fermo amministrativo del veicolo?

Nelle ipotesi in cui il codice della strada prevede che all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido deve: far cessare la circolazione e provvedere alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis (cioè secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio), secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.

Che cos'è la patente a punti?

All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del codice della strada, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario deve comunicare, (utilizzando il modulo in Appendice al presente Ausilio) entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. L'attestato di frequenza a specifici corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 C.d.S. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

In quali casi viene sospesa la patente per il mancato uso delle cinture di sicurezza e quali gli obblighi?

Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni delle predette prescrizioni, per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi. Hanno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, in qualsiasi situazione di marcia, il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle seguenti categorie: M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 (cioè destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente anche con massa massima superiore a 5 t) devono: utilizzare i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti ed essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento.

In quali casi viene sospesa o revocata la patente di guida?

I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida per difetto dei requisiti psicofisici emanati dagli Uffici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri hanno il carattere di definitività. Tali provvedimenti pertanto sono impugnabili solo con ricorso giurisdizionale e con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Negli altri casi di revoca è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. E' prevista la sospensione della patente in caso di recidiva, in un periodo di due anni, per: proseguimento della marcia nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa e per i casi di sorpassi vietati.

Cosa fare per ricorrere contro il verbale di contestazione di infrazione al Codice Della Strada?

La persona alla quale è stato notificato un verbale di contestazione di infrazione al C.d.S., qualora ritenga che sussistano errori o irregolarità formali, può proporre ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del C.d.S..Il ricorso va presentato, come da modulo, personalmente o a mezzo di lettera raccomandata, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, presso il Comando dell'Arma o Ufficio di Polizia che ha proceduto. Il Comando di Polizia trasmette il ricorso al Prefetto unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta notifica del verbale e alle relative controdeduzioni. Per poter proporre il ricorso è necessario non pagare la sanzione amministrativa comminata. Non si può presentare ricorso contro l'avviso di violazione che viene lasciato sul veicolo. In questo caso è necessario attendere la rituale notifica del verbale di contestazione. Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti obbligati, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203. In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna all'amministrazione,cui appartiene l’organo accertatore, la somma determinata e autorizza il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza. L’ eventuale somma residua è restituita al ricorrente.

Qual'è la procedura per ottenere il dissequestro del veicolo sequestrato per omessa copertura assicurativa?

Per ottenere che la Prefettura disponga il dissequestro, l'utente dovrà esibire all'Ufficio della Forza di polizia precedente: - ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione; - regolarizzazione della copertura assicurativa.

Cosa fare in caso di furto di parti di autoveicoli?

Occorre farne denuncia su carta semplice da presentare presso un Comando dell'Arma od un Ufficio della Polizia di Stato.

Quali documenti bisogna presentare al P.R.A. per la trascrizione di perdita di possesso dell'autoveicolo per evitare il pagamento della tassa di proprietà?

- richiesta di trascrizione di perdita di possesso al P.R.A. mediante semplice presentazione agli uffici del P.R.A. della copia della denuncia di furto e del certificato di proprietà (nel caso in cui il certificato non fosse disponibile va compilata una specifica dichiarazione i cui moduli sono distribuiti presso il P.R.A.); - la trascrizione della perdita di possesso si può richiedere anche nel caso in cui un veicolo sia stato sequestrato oppure venduto o ceduto negli anni precedenti, senza il relativo passaggio di proprietà. ATTENZIONE: l'annotazione di perdita di possesso deve essere richiesta entro il periodo per il quale si è pagata l'imposta di bollo. Anche un solo giorno di ritardo, oltre tale periodo, comporta l'obbligo di pagare l'imposta per l'intero periodo successivo. Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato o dissequestrato, è necessario effettuare l'operazione opposta, bisogna cioè richiedere la trascrizione al P.R.A. del riacquisto del possesso; da quel momento sussiste nuovamente l'obbligo di pagamento della tassa di possesso.

In caso di furto, quali documenti si devono presentare per il risarcimento assicurativo?

- copia in carta semplice della denuncia di furto; - denuncia dell'assicurazione; - estratto cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita del possesso; - carta di circolazione (se ancora posseduta); - autorizzazione dell'istituto vincolante in caso di ipoteca o leasing; - procura a vendere (eventuale); - nel caso in cui il veicolo sia gravato da ipoteca, occorre la preventiva cancellazione per ottenere la liquidazione del danno.

Cosa fare in caso di furto di parti di autoveicoli?

Occorre farne denuncia su carta semplice da presentare presso un Comando dell'Arma od un Ufficio della Polizia di Stato.

Quali sono i limiti di utilizzo delle cc.dd. minimoto

Tali veicoli, non riunendo i requisiti previsti dagli articoli 52 e 53 del Codice della Strada che fissano le caratteristiche rispettivamente dei ciclomotori e dei motoveicoli, possono circolare solo in ambiente privato o in circuiti chiusi.

Targa per ciclomotori

La targa per i ciclomotori prevista dall'articolo 97 del codice della strada è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Quindi chi ha più mezzi deve munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri od anche ai soggetti che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli. Dovranno munirsi della nuova targa solo i possessori dei ciclomotori che verranno immessi in circolazione dopo la prima metà di luglio 2006.

Cosa fare in caso di smarrimento o distruzione del certificato di circolazione e/o della targa dei ciclomotori ?

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione e/o della targa del ciclomotore, l’intestatario, entro quarantotto ore, deve fare denuncia agli organi di Polizia e chiedere il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che provvede a rilasciarlo. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione e/o della targa, previa consegna del documento deteriorato o distruzione della targa stessa. Il titolare che, successivamente alla richiesta di duplicato, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

Obbligo di uso delle cinture per categorie di veicoli e norme riguardanti i bambini

Hanno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, in qualsiasi situazione di marcia, il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle seguenti categorie: - M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12t; - N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 (cioè destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente anche con massa massima superiore a 5 t) devono: - utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti; - essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante appositi cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. Sui predetti veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta i bambini di età: - fino a tre anni non possono viaggiare; - superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. Sui citati veicoli delle categorie M2 ed M3, i bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti, solo se di tipo omologato. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata

Esenzioni per le cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli

Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: - gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza; - i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; - gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; - gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2; - le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare lo specifico simbolo previsto dalla DIRETTIVA 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia in occasione dei controlli; - le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza; - i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; - gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. Gli stessi bambini sono esentati dall'obbligo di utilizzare gli appositi sistemi di ritenuta, sempre a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici

Cosa fare in caso di furto o smarrimento di carta di credito o bancomat?

1.Chiamare immediatamente il numero telefonico specifico dell'azienda emittente per il blocco della carta 2. Presentare denuncia presso Ufficio di P.S. o Comando dell'Arma dei Carabinieri 3. Inviare copia della denuncia con lettera raccomandata all'azienda emittente. NUMERI VERDI PER IL BLOCCO DELLE CARTE I numeri telefonici per il blocco delle carte più diffuse sono: - CARTA BANCOMAT : 800 - 822056 (Valido per tutte le Carte BANCOMAT); - CARTA SI' 800 - 151616 - CARTAPOSTAMAT/MAESTRO 800 - 652653 - BANKAMERICARD 800 - 207167 - AMERICAN EXPRESS 06/72282 - DINERS CLUB 800 - 864064 - VIACARD 055/4200444

Cosa occorre per il rilascio della carta d'identità?

1.Tre fotografie recenti formato tessera; 2. Un documento di riconoscimento in corso di validità o la carta di identità scaduta da meno di sei mesi, oppure essere accompagnati da due testimoni maggiorenni muniti di documento di riconoscimento valido; 3. Per il rilascio della carta identità ai minorenni è necessaria la presenza dei genitori, muniti entrambi di valido documento di riconoscimento, si presentino presso il competente ufficio per dichiarare che non esistono ostacoli per il minore a recarsi all'estero - i cittadini dell'Unione Europea devono presentare un documento di riconoscimento valido e la carta di soggiorno, mentre i cittadini extracomunitari devono presentare il passaporto ed il permesso di soggiorno - quando quest'ultimo non viene rinnovato la carta di identità deve essere riconsegnata - (per i cittadini stranieri ed apolidi); - modulo di richiesta di euro 5,43, debitamente compilato, da acquistare presso la cassa comunale.

Cosa si deve fare in caso di smarrimento o furto della carta di identità?

Occorre denunciare il furto o lo smarrimento presso un Comando dell'Arma o Ufficio della Polizia di Stato.

Cosa occorre presentare per ottenere il duplicato della carta d'identità?

1. Domanda su apposito modulo di Euro 5,43, da acquistare presso gli uffici comunali; 2. Copia della denuncia; 3. Documentazione prevista per il rilascio.

Come si ottiene il collegamento di allarme con il 112 per le abitazioni private o gli esercizi pubblici?

La notifica va presentata al locale Comando di Stazione, su apposito stampato, indirizzato al Comando Compagnia/Provinciale competente per territorio, allegando il certificato di omologazione dell'allarme ed indicando: nominativo dell'interessato; se l'allarme è installato in abitazione o in esercizio pubblico; esatta ubicazione; numero telefonico; la descrizione del messaggio registrato sul nastro; nominativo ed indirizzo dell'eventuale possessore delle chiavi.

Come si ottiene il collegamento di allarme con il 112 per gli uffici postali?

Oltre alla notifica occorre far installare, presso la Centrale Operativa di zona, un sistema di allarme "punto a punto" denominato "Transcode" che, attraverso l'accensione di apposita spia luminosa e la contestuale attivazione di un segnale acustico, è in grado di indicare immediatamente la provenienza della richiesta di intervento, senza passare per la prenotazione al 112.

A chi va diretta la domanda per il rilascio del passaporto?

La Domanda può essere presentata, su apposito modulo, ai Commissariati della Polizia di Stato o, in mancanza di questi, alla Stazione dei Carabinieri o agli Uffici Comunali del luogo ove il richiedente risiede.

Con la domanda, quali documenti si devono presentare per il rilascio del passaporto?

1.Un documento di riconoscimento valido 2. Due fotografie identiche formato tessera e recenti; 3. Un contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto; 4. La ricevuta di pagamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine e di € 45,62 per quello a 48 pagine. Suggeriamo di verificare la disponibilità dei passaporti da 48 pagine presso l'ufficio in cui si presenta la domanda. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico. E' comunque consigliabile utilizzare i bollettini precompilati distribuiti dagli uffici postali. Per i minorenni Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto, deve allegare la dichiarazione di figli minori, cioè un modulo (riportato in appendice) in cui il richiedente dichiara il numero di figli e le generalità dell'altro genitore. Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori. Quindi sono valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro.L'altro genitore, a sua volta, potrà acconsentire al rilascio del documento di viaggio del richiedente, attraverso il modulo per l'assenso tra genitori (riportato in appendice).E' necessario che entrambi i genitori sottoscrivano il modulo di fronte all'incaricato della Questura in cui si presenta la documentazione.Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo modulo assenso Passaporto per i minorenni Il minorenne può viaggiare: - fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare) - fino a 16 anni, con l'iscrizione sul passaporto di un genitore o di chi ne fa le veci - con il passaporto individuale, che diventa obbligatorio al compimento del 16° anno. - Il certificato o l'estratto di nascita viene rilasciato dal comune di residenza del minore. Se si viaggia nei paesi dell'Unione Europea è sufficiente che il minore abbia la carta d'identità valida per l'espatrio (anche questa rilasciata dal comune di residenza). (Domanda di rilascio per il passaporto).

Cosa fare per il rinnovo del passaporto?

Occorre presentare domanda su apposito modulo da ritirare presso la Questura, i Commissariati della Polizia di Stato o presso gli Uffici del Comune di residenza.

Quali documenti servono per il rinnovo del passaporto?

Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato. Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio. Occorre procurarsi: 1. marca da bollo da euro 30,99 per la tassa di concessione governativa (solo in caso di rilascio del libretto); 2.assenso del coniuge/convivente (se il richiedente ha figli minori); 3.assenso dei genitori (se il richiedente è un minore di 18 anni).

Cosa fare in caso di furto o smarrimento del passaporto?

Occorre presentare denuncia presso un Comando dell'Arma od Ufficio della Polizia di Stato.

E' previsto un passaporto anche per gli animali da compagnia?

Il Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio fissa, per un periodo transitorio di otto anni, le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale tra Stati membri dell'UE o in provenienza da paesi terzi di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti. In occasione dei loro movimenti tra Stati Membri dell'UE (ad esclusione di Irlanda, Svezia e Regno Unito) i cani, gatti e furetti devono essere: a) identificati tramite un tatuaggio o un sistema elettronico di identificazione (trasponditore); b) muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unita antigenica per dose (norma OMS). Si applicano procedure diversificate quando cani, gatti e furetti provengono da pesi extra UE. Caso per caso e necessario verificare l'elenco di Stati in All. II e la relativa disciplina definita nel Capitolo III del Regolamento, consultabile al seguente indirizzo Internet: https://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pet_pass/doc/regolamento260503.pdf

Ho sentito parlare della possibilità per i cittadini italiani di entrare negli U.S.A. senza visto di ingresso. Di cosa si tratta?

L'Italia e uno dei 27 Paesi che ha aderito al VISA WAIVER PROGRAM (c.d. programma per il "viaggio senza visto") un programma che consente l'accesso negli U.S.A. senza necessita di dotarsi del preventivo visto per coloro che si recano esclusivamente per turismo ("Pleasure") o affari o per periodi non superiori a 90 giorni. Il Dipartimento di Stato U.S.A. ha chiarito che dal 26 ottobre 2004, i cittadini dei paesi che partecipano al VISA WAIVER PROGRAM per entrare negli U.S.A devono presentare un passaporto a lettura ottica o in alternativa un visto U.S.A.. Chi viaggia munito di un visto USA valido non e tenuto a presentare un passaporto a lettura ottica.

Che cos'è il Passaporto Elettronico ?

Il nuovo documento di viaggio mantiene le due versioni a 32 e 48 pagine del libretto, oltre i risguardi incollati alle copertine. L'immagine e i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro vanno riportati in 4ª pagina. Nella revisione dei processi di emissione del passaporto ordinario e degli sviluppi tecnologici e' previsto l'inserimento di un microprocessore (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 1443, con capacità minima di 64Kb e durabilità di almeno 10 anni. Nel chip verranno memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Ove, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile nelle dita medio, anulare e pollice. Nel chip verranno altresì memorizzate le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati. Il costo del nuovo passaporto, in ragione della sofisticata tecnologia utilizzata, è stato fissato da un decreto emanato, in data 9 maggio 2006, dal Ministero dell'Economia: in euro 44,66 per il libretto con 32 pagine ed in euro 45,62 per quello di 48. Il nuovo passaporto, in base ad un impegno comune europeo, consentirà di continuare a beneficiare del Visa Waiver Program (Programma "Viaggio senza Visto") che autorizza l'ingresso negli Stati Uniti od il transito nei suoi aeroporti senza necessità di visto. Dal 26 ottobre 2006 potranno infatti entrare o transitare negli Stati Uniti in esenzione di visto solo i titolari di passaporto elettronico, di passaporto con foto digitale rilasciato prima del 26 ottobre 2006, o di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005. I figli minori potranno beneficare del Visa Waiver Program solo se dotati di un passaporto individuale, non essendo sufficiente l'iscrizione sul passaporto di uno dei genitori.

Cosa si può fare quando si ricevono molestie telefoniche?

E' necessario presentare, presso un Comando dell'Arma o Ufficio della Polizia di Stato, una denuncia ove sia indicata con la massima precisione possibile:la descrizione delle molestie e i giorni e gli orari in cui sono state ricevute. L'art. 127 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ha introdotto la possibilità, per il titolare di un utenza telefonica che riceva chiamate di disturbo, di richiedere che il gestore telefonico: renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante; conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. La richiesta deve essere formulata per iscritto dalla persona che riceve chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, è inoltrata entro quarantotto ore. I dati conservati in accoglimento della richiesta possono essere comunicati al richiedente che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Pertanto prima di attivare l'A.G. è sempre opportuno segnalare al denunciante che, qualora lo desideri, può presentare la predetta richiesta al gestore telefonico per acquisire in proprio i dati relativi alla provenienza della chiamata di disturbo, sui quali potranno basarsi gli eventuali successivi atti di indagine.

Cosa bisogna fare in caso di furto o smarrimento del telefono cellulare

1. Contattare il servizio clienti del gestore telefonico per bloccare l'utenza e richiedere eventualmente la sostituzione della scheda per mantenere lo stesso numero telefonico; 2. Presentare, presso un Comando dell'Arma o Ufficio della Polizia di Stato, una denuncia di furto o smarrimento (come da apposito modulo) nella quale riportare: gestore telefonico; numero dell'utenza; marca e modello del telefono cellulare; numero seriale e codice IMEI (riportati sulla confezione di acquisto e sul vano batteria del telefono) In caso di smarrimento, anche se non sussiste reato, è sempre necessario presentare denuncia per poter ottenere la restituzione del telefono eventualmente ritrovato. E' opportuno annotare e conservare il numero seriale ed il codice IMEI del telefono cellulare, i quali sono elementi indispensabili per l'individuazione del telefono stesso in caso di furto o smarrimento.

Come si può ottenere l'utenza telefonica riservata?

Qualunque persona, senza particolare motivo, può ottenere che la propria utenza resti riservata facendone richiesta al proprio gestore, anche telefonicamente al numero 187 se abbonato a Telecom Italia. Gli altri gestori telefonici, già all'atto dell'attivazione dell'abbonamento, solo per le zone ove è possibile la pubblicazione negli appositi elenchi, richiedono al nuovo utente se vuole rendere il numero telefonico riservato o meno.

 

Sostieni l'associazione Gruppo Trecatese Amici52